Sindacato Autonomo

Pubblicazione delle circolari,
delle comunicazioni e delle infomazioni per gli iscritti relative all’attività sindacale

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COMUNICAZIONI VARIE

Sindacato Autonomo Dipendenti Inail in Pensione

   FIALP-CISAL                 Segreteria Nazionale

 Roma 29 giugno 2022

                              Notiziario

Tassazione agevolata sulle pensioni integrative

Contenzioso con l’Agenzia delle Entrate

Il 10 febbraio scorso avevamo dato la notizia che la Commissione Tributaria Provinciale di Latina ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 comma 6 del decreto legislativo n. 252/2005, disponendo la sospensione del giudizio e ordinando l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Ebbene la questione sarà esaminata dalla Corte Costituzionale il 22 novembre prossimo (Relatore Luca Antonini, lo stesso giudice relatore della sentenza n. 218 del 2019, che già ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della medesima norma sotto un diverso profilo).

Non ci resta pertanto che attendere fiduciosi l’esito del giudizio costituzionale.

Con lo stesso comunicato del 10 febbraio avevamo anche riferito che la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, aveva rinviato per un nuovo esame la causa “Mastrigli” promossa dal Sindacato, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale si è pronunciata, rigettando nuovamente l’appello dell’Agenzia e così confermando il diritto del ricorrente, e, quindi, degli ex dipendenti INAIL e INPS al trattamento fiscale agevolato sulle pensioni integrative previsto dal citato comma 6 dell’art. 11 del D. lgs. n. 252/2005, sulla cui legittimità costituzionale, come detto, si attende a novembre la pronuncia della Corte.

Inclusione delle voci retributive fisse e continuative

nel calcolo della pensione integrativa

 Risulta al Sindacato che l’INAIL opterebbe a non costituirsi in giudizio in cause promosse da ex dipendenti che ricorrono al Giudice del Lavoro per ottenere la riliquidazione della loro pensione con l’inclusione di altre voci retributive a suo tempo non inserite nel calcolo della pensione (ad esempio, l’indennità di toga per gli Avvocati).

Sembra infatti che, a seguito di sentenze della Corte di Cassazione e del Tribunale di Roma, non favorevoli all’Amministrazione, la stessa non avendo più argomenti per difendersi in giudizio, preferisca conciliare, anche per evitare di essere condannata al pagamento delle spese di lite.

  Ricordiamo che questa vertenza è una delle numerose iniziative assunte negli anni scorsi dal Sindacato, di cui ora si stanno raccogliendo i frutti.

Suggeriamo quindi agli ex dipendenti che, nel corso della loro attività alle dipendenze dell’INAIL, abbiano percepito in forma fissa e continuativa voci retributive non incluse nel calcolo della loro pensione, a riesaminare la loro situazione e ad inviare all’Istituto una diffida interruttiva della prescrizione, contattando eventualmente la Segreteria del Sindacato per ottenere chiarimenti e consigli.

 LA SEGRETERIA NAZIONALE

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                     00192 Roma – P.zza 5 Giornate, 3   –  Tel. 068080381 –

          www.saexdipinail.org – email: saexdip@sindacatoautonomoinail.191.it