Sindacato Autonomo

Pubblicazione delle circolari,
delle comunicazioni e delle infomazioni per gli iscritti relative all’attività sindacale

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Statuto

 SINDACATO AUTONOMO DIPENDENTI  INAIL
IN PENSIONE

STATUTO

TITOLO I

Art. 1
Costituzione e Denominazione

Con il presente Statuto, la Sezione Dipendenti Pensionati – già costituita in seno al Sindacato Autonomo Dipendenti Inail – assume la denominazione di SINDACATO  AUTONOMO DIPENDENTI INAIL in PENSIONE (di seguito SINDACATO ), con sede legale in Roma.
Il Sindacato, politicamente indipendente ed apartitico.

Art. 2
Finalità

Il Sindacato si propone:
a) – di rappresentare gli interessi morali, giuridici ed economici dei propri iscritti, estendendo, quando occorra, tale rappresentanza anche ad  ambiti giurisdizionali;
b) – di promuovere lo studio delle problematiche previdenziali ed assistenziali al fine di concorrere al miglioramento di quelle riguardanti  i dipendenti Inail in pensione ed i loro superstiti.

TITOLO  II
ASSOCIATI

Art. 3
Soci

Del Sindacato possono far parte:
a) – tutti i dipendenti INAIL in pensione;
b) – i dipendenti in pensione degli Enti confluiti nell’Inail;
c) – i superstiti dei dipendenti e dei pensionati di cui alle lettere a) e b).

Possono far parte del Sindacato come aggregati i dipendenti in pensione degli Enti di cui alla legge n. 70/1975 e loro superstiti.

Art. 4
Iscrizione

L’iscrizione al Sindacato avviene mediante la presentazione di apposita domanda e contestuale sottoscrizione della delega per la trattenuta sindacale da parte dell’Inail erogante il trattamento pensionistico.
Per i non iscritti al Fondo integrativo o sostitutivo Inail il versamento della quota sociale avviene, in unica soluzione, a seguito di richiesta annuale da parte della Segreteria Nazionale.
L’iscrizione è comunque   attestata dalla regolarità del versamento dei contributi sindacali.
L’iscrizione al Sindacato è incompatibile con appartenenze e/o attività non conciliabili con i principi richiamati dal presente Statuto.
L’iscrizione può essere revocata dal Socio in qualsiasi momento con comunicazione scritta alla struttura sindacale e contestualmente all’Amministrazione che effettua la trattenuta.

Art. 5

Decadenza dell’iscrizione

La qualità di socio si perde:
a) – per perdita dei requisiti prescritti ai fini dell’iscrizione;
b) – per dimissioni volontarie;
c) – per mancato pagamento delle quote sociali;
d) – per espulsione.

Art. 6

Rapporti con altre Organizzazioni

Il Sindacato, con decisione delle Conferenza Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale, può aderire a organizzazioni autonome, di livello pari o superiori, che condividano i principi e i valori del Sindacato.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE

Art. 7
Organi del Sindacato

Sono Organi Centrali:
a) – L’Assemblea Nazionale
b) – La Conferenza Nazionale
c) – Il Presidente
d) – Il Segretario Nazionale
e) – La Segreteria Nazionale
f) – Il Collegio dei Sindaci
g) – Il Collegio dei Probiviri
Sono Organi Territoriali regionali o interregionali i Fiduciari Regionali o Interregionali

Art. 8
L’ Assemblea Nazionale

L’Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberante del Sindacato. Essa fissa le linee programmatiche cui dovrà uniformarsi l’attività del Sindacato.
Approva, a maggioranza di 2/3 dei votanti, le eventuali modifiche dello Statuto.
L’Assemblea Nazionale si riunisce, in via ordinaria, ogni quattro anni su convocazione della Conferenza Nazionale e, in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno 2/3 dei componenti della predetta Conferenza Nazionale.
L’Assemblea Nazionale è composta dai Fiduciari Regionali o Interregionali e, insieme ad essi,  da un Socio per ogni Regione o Struttura Interregionale con più di 50 iscritti, nonché ulteriori Soci eletti in ragione di uno ogni cento iscritti o frazione superiore a cinquanta in rappresentanza delle proprie strutture territoriali.

Partecipano, inoltre, all’Assemblea Nazionale i componenti uscenti degli Organi Centrali, con il solo dell’elettorato passivo, ove non delegati.
L’Assemblea Nazionale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti:
– il Presidente;
– il Segretario Nazionale;
– quattro Vice Segretari Nazionali, su proposta del Segretario Nazionale;
– i Componenti del Collegio dei Sindaci;
– i Componenti del Collegio dei Probiviri.

L’Assemblea Nazionale può eleggere anche il Presidente Onorario.

Art. 9
La Conferenza Nazionale

La Conferenza Nazionale è il massimo organo deliberante tra un’Assemblea Nazionale e l’altra, è composta dal Presidente, che la presiede, dal Segretario Nazionale, dalla Segreteria Nazionale e dai Fiduciari Regionali o Interregionali e si riunisce almeno una volta l’anno.
Alle riunioni della Conferenza Nazionale partecipano, senza diritto di voto, il Presidente Onorario, i Componenti del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.
La Conferenza Nazionale provvede a:
a) deliberare la convocazione dell’Assemblea Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale;
b) controllare l’attuazione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea Nazionale;
c) nominare, su proposta del Segretario Nazionale, il Vice Segretario Nazionale Vicario e  il Responsabile della Comunicazione;
d) approvare annualmente il Rendiconto predisposto dalla Segreteria Nazionale, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Sindaci.

Art. 10
Il Presidente del Sindacato

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Nazionale tra i Soci che si siano distinti per particolari meriti nel corso dell’attività del Sindacato. È compito del Presidente:
a) convocare, di intesa con il Segretario Nazionale, la Conferenza Nazionale;
b) presiedere la Conferenza Nazionale;
c) partecipare alle riunioni della Segreteria Nazionale;
d) collaborare con la Segreteria Nazionale.

Art. 11
Il Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza legale del Sindacato:
a) coordina l’attività della Segreteria Nazionale e ne assicura la direzione unitaria;
b) cura l’esecuzione delle deliberazioni della Conferenza Nazionale;
c) propone all’Assemblea Nazionale l’elezione di quattro Vice Segretari Nazionali;
d) propone alla Conferenza Nazionale la nomina del Vice Segretario Nazionale Vicario.
e) può proporre alla Segreteria Nazionale la cooptazione di non più di 2 componenti della Segreteria.
Risiede presso la sede legale del Sindacato.

Art. 12
La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è composta dal Segretario Nazionale, dal Vice Segretario Nazionale Vicario e da tre Vice Segretari Nazionali.
I Vice Segretari Nazionali collaborano con il Segretario Nazionale e concorrono alle decisioni della Segreteria. La Segreteria Nazionale predispone la previsione annuale di spesa, curandone l’applicazione e appronta il Rendiconto annuale.
Su proposta del Segretario Nazionale può cooptare non più di 2 componenti della Segreteria.
Alle riunioni della Segreteria Nazionale partecipa il Presidente del Sindacato con diritto di voto.

Art. 13
Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre Componenti effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea Nazionale tra gli iscritti che non rivestano cariche sociali.
I Componenti effettivi eleggono tra loro il Presidente.
Il Collegio esamina e controlla il Rendiconto annuale, relazionando la Conferenza Nazionale.

Art. 14
Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l’organismo di garanzia statutaria del Sindacato
E’ costituito da tre Componenti  effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea Nazionale tra gli iscritti che non rivestano cariche sociali.
I Componenti effettivi eleggono tra loro il Presidente.
Il Collegio decide sulle questioni ad esso sottoposte dalla Segreteria Nazionale su ogni controversia tra gli iscritti e tra questi e  gli Organi, nonché sulle proposte di espulsione formulate dalle Strutture Regionali o Interregionali.
Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso il ricorso alla Conferenza Nazionale, le cui decisioni sono definitive.

Art. 15
Organizzazione periferica

Il Sindacato, per quanto riguarda l’organizzazione periferica, si articola, di norma, in Strutture Regionali o Interregionali.

Sono Strutture Regionali: Lombardia, Toscana, Emilia Romagna e Lazio. Sono Strutture Interregionali: Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria; Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; Marche e Umbria; Abruzzo e Molise; Puglia e Basilicata; Campania e Calabria; Sicilia e Sardegna.

Nel caso che se ne ravvisi la necessità, la Conferenza Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale, potrà ridefinire la composizione delle Strutture Regionali o Interregionali.

Art. 16
Il Fiduciario Regionale o Interregionale

Il  Fiduciario Regionale o Interregionale:
a) – provvede alla  tenuta del registro dei Soci segnalando tempestivamente ogni variazione alla Segreteria Nazionale;
b) – raccoglie le domande di ammissione di nuovi soci e le trasmette alla Segreteria Nazionale;
c) – raccoglie, coordina ed elabora proposte rivendicative e di funzionamento della Struttura, sottoponendole alla Segreteria Nazionale;
d) – formula proposte al Collegio dei Probiviri per la espulsione dei Soci indegni, informandone la Segreteria Nazionale.
Il Fiduciario Regionale o Interregionale può avvalersi della collaborazione di soci che si rendano disponibili.

TITOLO IV
Disposizioni varie
Art. 17
Nomina dei Fiduciari Regionali o Interregionali

In previsione della scadenza quadriennale il Segretario Nazionale, d’intesa con la Segreteria Nazionale, sentita la Conferenza Nazionale, avvia le procedure per il rinnovo delle Strutture Regionali o Interregionali

A tal fine la Segreteria Nazionale provvede ad affidare a singoli soci la rappresentanza fiduciaria delle rispettive Strutture Regionali o Interregionali.

I soci incaricati assumono la funzione di Fiduciario.

Art. 18
Disposizioni finanziarie

Le spese di funzionamento degli organi del Sindacato sono sostenute dai Soci, attraverso le contribuzioni ordinarie e  straordinarie nella misura e con le modalità di riscossione stabilite dalla Conferenza Nazionale.
La Segreteria Nazionale ha la responsabilità delle risorse economiche del Sindacato e ne cura la gestione per il tramite del Segretario Nazionale.
La Segretaria Nazionale, valutate le singole necessità, attribuisce annualmente  le quote del gettito contributivo ai Fiduciari Regionali o Interregionali, che le amministrano provvedendo al funzionamento della Struttura Regionale o Interregionale.
I Fiduciari Regionali o Interregionali redigono – entro il 31 dicembre di ciascun anno – il rendiconto annuale del fondo di cui al comma precedente, da inviare al Segretario Nazionale, entro il successivo 31 gennaio.
Per le spese relative al funzionamento degli Organi centrali del Sindacato, provvede il Segretario Nazionale.

Art. 19
Durata delle cariche

Gli Organi centrali e periferici del Sindacato di norma durano in carica quattro anni e non percepiscono alcun compenso.

Art. 20
Modalità di svolgimento delle riunioni degli Organi

Le riunioni degli Organi del Sindacato si svolgono di norma in presenza.

Qualora, per motivi eccezionali e di particolare gravità, le riunioni non possono svolgersi in presenza, è consentito il loro svolgimento da remoto, con le modalità che saranno stabilite dalla Conferenza Nazionale

Art. 21
Scioglimento

Lo scioglimento dell’Organizzazione Sindacale e la liquidazione del suo patrimonio possono essere decise con maggioranza qualificata che rappresenti almeno 4/5 degli iscritti, dall’Assemblea Nazionale, nel rispetto delle disposizioni di Legge vigenti in materia di devoluzione delle eventuali residue risorse patrimoniali.

                                                                                                                                                                                                            *****************************