Sindacato Autonomo

Pubblicazione delle circolari,
delle comunicazioni e delle infomazioni per gli iscritti relative all’attività sindacale

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FONDO INTEGRATIVO 1969

Tassazione agevolata ex dipendenti INPS e INAIL. 

Lo scorso 6 febbraio pubblicavamo sul nostro sito la notizia che il primo dei ricorsi-pilota patrocinati dal Sindacato era stato discusso in Camera di Consiglio il 14 gennaio e che si prevedeva che la decisione della Corte di Cassazione sarebbe stata resa nota, come da prassi, entro 2 o 3 mesi. Purtroppo inaspettatamente la decisione non è arrivata, in quanto la Corte, benché siano trascorsi oltre 3 anni e mezzo dalla notifica del ricorso per cassazione,  si è accorta solo all’udienza (sic!) che non era pervenuto il fascicolo dei giudizi di merito svolti davanti alle Commissioni Tributarie Territoriali e, pertanto, la Corte, anziché fissare una nuova udienza a breve, per il tempo necessario per richiedere e acquisire il fascicolo mancante, ha rinviato inopinatamente la causa a nuovo ruolo, sicché non è prevedibile quando ci sarà l’udienza di discussione.

Tarda ancora, a causa di questo incredibile incidente di percorso, una decisione della Corte di Cassazione, che faccia chiarezza sull’applicabilità della tassazione agevolata, di cui al 6° comma dell’art. 11 del D. Lgs.  n. 252/2005, alle pensioni integrative dell’INAIL e dell’INPS. Davanti alla Suprema Corte sono pendenti sulla questione vari giudizi, di cui tre patrocinati dal nostro Sindacato, compreso quello rinviato a nuovo ruolo, di cui si è detto.

Per quanto riguarda invece i giudizi davanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, sono numerose e prevalenti le decisioni favorevoli ai ricorrenti, anche se non mancano sentenze sfavorevoli. Queste ultime, accogliendo le eccezioni dell’Agenzia delle Entrate, affermano che la tassazione agevolata di cui al 6° comma dell’art. 11 del D. Lgs.  n. 252/2005 non si applica alle pensioni integrative dell’Inail e dell’Inps.

I motivi addotti dall’Agenzia delle Entrate nei propri provvedimenti di rigetto delle domande di rimborso degli ex dipendenti INAIL e INPS attengono essenzialmente:

·     alla mancata emanazione del decreto legislativo previsto dal 6° comma dell’art. 23 del D. Lgs. n. 252/2005;

·     alla norma del comma 156 dell’art. 1 della legge finanziaria 2018, che ha esteso ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni la tassazione agevolata solo a partire dal 1° gennaio 2018;

·     alla soppressione dei fondi integrativi a partire dal 1° ottobre 1999, disposta dall’art. 64 della legge n. 144/1999 e alla conseguente cessazione della contribuzione a partire da tale data.

Tenuto conto della situazione descritta, in attesa che la Cassazione si pronunci sull’applicabilità della tassazione agevolata anche alle pensioni degli ex dipendenti pubblici, tra i quali i titolari di pensioni erogate dai Fondi integrativi INAIL e INPS, è necessario che gli interessati, che intendano fruire della tassazione agevolata, tengano conto di quanto segue per quanto riguarda le domande di rimborso da presentare all’Agenzia delle Entrate e i ricorsi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali contro il silenzio rifiuto o i provvedimenti di rigetto delle istanze di rimborso.

1. Termini per la presentazione della domanda di rimborso.

La richiesta di rimborso va effettuata entro termini di decadenza di 48 mesi.

Nel caso che il contribuente invii la dichiarazione annuale dei redditi (mod. 730 o modello redditi persone fisiche), il termine di decadenza comincia a decorrere dalla data di liquidazione dell’imposta (o quanto meno dalla data di invio della dichiarazione dei redditi), mentre, nel caso che il contribuente non sia tenuto a presentare o non presenti la dichiarazione dei redditi, decorre da quando il sostituto d’imposta gli notifica la Certificazione Unica.

2. Presentazione della domanda e quantificazione dell’importo da rimborsare.

L’istanza di rimborso può essere presentata, in carta semplice, a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, il quale avrà cura di inviarlo eventualmente all’ufficio competente, se diverso da quello competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, da cui deriva il rimborso.

E’ necessario che nella domanda di rimborso da inviare all’Agenzia delle Entrate venga precisato l’importo di cui si chiede il rimborso per non incorrere nel rischio che, secondo una consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, sia preclusa la formazione del silenzio rifiuto e venga rilevata, anche d’ufficio, l’improponibilità originaria della domanda (CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 ottobre 2019, n. 27377).

L’importo da rimborsare va calcolato sottraendo dal reddito imponibile (rigo 14 del modello 730-3 – prospetto di liquidazione o quello corrispondente del modello redditi persone fisiche, nel caso che il contribuente abbia avuto altri redditi oltre quelli da lavoro dipendente e assimilati; ovvero anche campi 1 e 3 della certificazione unica, in mancanza di redditi diversi da lavoro dipendente e assimilati) l’importo della pensione integrativa (quadro C – rigo C1 del modello 730 o rigo corrispondente del modello redditi persone fisiche ovvero punto 1 della certificazione unica).

3. Termini per la presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Se la domanda è respinta, il contribuente può presentare ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto, a pena di decadenza. In questo caso (di mancata presentazione del ricorso entro il termine di 60 giorni) si decade definitivamente dal diritto al rimborso e la decadenza non consente di beneficiare degli effetti di una eventuale pronuncia favorevole della Corte di Cassazione, che dovesse intervenire dopo che si sia verificata la decadenza per i crediti di imposta di cui si è chiesto il rimborso, ma non impedisce di presentare una nuova domanda di rimborso per gli anni fiscali successivi.

Se l’ufficio non risponde entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, la domanda di rimborso deve ritenersi respinta, in quanto vige l’istituto del silenzio-rifiuto e l’interessato può ricorrere alla Commissione tributaria entro il termine di prescrizione decennale.

Se il provvedimento esplicito di rigetto dell’istanza di rimborso perviene al contribuente dopo che siano già scaduti i 90 giorni, il ricorso alla Commissione tributaria provinciale dovrà essere comunque presentato entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto non solo contro il silenzio rifiuto, ma anche contro lo stesso provvedimento di rigetto.

(a cura della Segreteria Generale – collega Avv. Eugenio Lopedote)